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L’amministratore di condominio: chi è e chi può farlo?


Sono un giovane ragazzo appena diplomato e vorrei avere informazioni riguardo la figura dell’amministratore di condominio.

Che ruolo ha e cosa bisogna fare per intraprendere questa professione?


L’amministratore di condominio ha un’importante ruolo per la gestione del condominio. essendo colui che amministra e gestisce i beni comuni di un condominio e esegue le delibere dell’assemblea condominiale che l’ha eletto.

I compiti dell’amministratore di condominio sono quelli di:

  • Riscossione delle spese dovute dai condomini
  • Gestione dell’edificio (limitatamente alle parti comuni) controllando la sua manutenzione e integrità
  • Responsabilità del pagamento delle spese per il mantenimento dei servizi comuni del condominio
  • Controllo del rispetto delle norme stabilite dal regolamento di condominio
  • Realizzazione del consuntivo delle spese per dare spiegazione delle uscite e delle entrate della cassa condominiale

Come descritto dalla legge 220/2012  Art. 71-bis disp. att. c.c. (con decorrenza dal 18.06.2013)

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:


a) che hanno il godimento dei diritti civili;


b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;


c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;


d) che non sono interdetti o inabilitati;


e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;


f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;


g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.


I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. 


In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.


La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.


A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma.

Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

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