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Obblighi Pubblica Sicurezza per Casa Vacanze?

La casa vacanze ha degli obblighi riguardo la pubblica sicurezza come comunicazione ospiti o altro?

Come per gli hotel, alberghi, B&B e ostelli, anche per la casa vacanze ci sono degli obblighi da rispettare in materia di pubblica sicurezza.

Facendo riferimento ad una nostra precedente risposta, possiamo affermare che le comunicazioni per la sicurezza pubblica sono presenti per la gestione della casa vacanze sia da un punto di vista imprenditoriale che non imprenditoriale.

Obblighi per forma imprenditoriale

Nella gestione in forma imprenditoriale, il proprietario/responsabile è obbligatoriamente tenuto alla segnalazione telematica degli ospiti alla Questura di competenza, tramite l’apposito servizio online predisposto.

Nel sito web della Polizia di Stato sono presenti e scaricabili tutti i moduli necessari per la trasmissione dei dati degli ospiti.

Obblighi per forma non imprenditoriale

Anche con la gestione non imprenditoriale della casa vacanze, ci sono obblighi di pubblica sicurezza

Ospite italiano o appartenente all’unione europea

si trattiene per un periodo massimo di 30 giorni non è necessario fare denuncia della sua presenza all’Autorità di Pubblica Sicurezza

Se l’ospite è ferma, invece, più di 30 giorni è sempre obbligatorio denunciare la sua presenzaall’autorità di pubblica sicurezza. 

In questo caso di periodo prolungato di soggiorno, tale comunicazione sarà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Questo perché si tratta di un contratto di locazione o di locazione temporanea registrato.

Ospite non cittadino dell’Unione Europea o apolide

Anche con periodo di soggiorno inferiore ai 30 giorni, è sempre obbligatoria la denuncia di presenza all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dal suo arrivo.

Quindi, riassumendo il tutto, in caso di alloggio prolungato dell’ospite (maggiore alle 30 giornate) è sempre obbligatoria la denuncia della presenza alle autorità competenti.

Questa denuncia di presenza avviene sia che si tratti di gestione della casa vacanze in forma imprenditoriale, sia non imprenditoriale.

Il servizio per la gestione delle denunce di presenza degli ospiti, come sopra citato, è offerto dalla Polizia di Stato con l’apposito “Servizio Alloggiati” presente nel sito web istituzionale.

Gestione casa vacanze: imprenditoriale oppure no?

Ho scoperto che la gestione della casa vacanze può essere sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale.

Che differenze ci sono?

La gestione di una casa vacanze è dipendente da quale uso si intende farne.

Se vuoi che diventi un vero e proprio impegno lavorativo e in presenza di diverse proprietà a tua disposizione come casa vacanze, questa gestione si sviluppa in forma imprenditoriale.

Altrimenti, se vuoi che sia soltanto una fonte di guadagno secondario, la gestione della casa vacanze è svolta in forma non imprenditoriale.

In ogni caso bisogna fare una premessa fondamentale e cioè che le normative vigenti variano da regione a regione.

Gestione in forma Imprenditoriale

Anzitutto va da subito specificato che è obbligatoria la gestione in forma imprenditoriale se si hanno 3 o più case vacanze nello stesso comune.

Per avviare un’attività di case vacanze, si deve adempiere a diverse richieste burocratiche e legali.

  • partita IVA dedicata
  • Iscrizione al Registro delle Imprese
  • Autorizzazione dal Comune di residenza con invio S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
  • Soddisfare precisi requisiti igienico-sanitari e strutturali
  • Comunicazione del listino prezzi presso le autorità competenti
  • Pubblicazione del listino prezzi nelle liste di riferimento

Il periodo di affitto massimo è di 3 mesi e c’è l’obbligo dell’assenza di servizi centralizzati.

Nella gestione in forma imprenditoriale, il proprietario/responsabile è obbligatoriamente tenuto alla segnalazione telematica degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza competenti .

Questa comunicazione avviene tramite l’apposito servizio online predisposto dalle questure.

Se un ospite rimane per un tempo maggiore di 30 giorni, è sempre meglio stipulare un contratto di locazione che definisce con precisione i dati anagrafici, i dati catastali, la durata etc.

Normalmente bisogna procedere direttamente alla registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate usando il modulo RLI

Gestione non imprenditoriale

Per la gestione non imprenditoriale di una casa vacanze è di fondamentale importanza che l’affitto sia occasionale.

L’affitto della casa vacanze deve avvenire in maniera saltuaria e non continuativa. 

In questo caso di “attività saltuaria” non c’è l’obbligo di apertura della partita IVA.

Essendo in assenza di partita IVA, il gestore della casa vacanze rilascia all’ospite una semplice ricevuta non fiscale.

Se l’entità economica dell’affitto della casa vacanze è superiore ai 77,47 euro, sulla ricevuta finale deve essere inserita una marca da bollo da 2,00 euro.

Per avere una gestione non imprenditoriale è necessario anche non possedere 3 o più case vacanze nello stesso comune.

I redditi percepiti dall’affitto della casa vacanze in gestione non imprenditoriale vanno dichiarati nel Modello Unico come redditi occasionali.

Per essere dichiarati redditi occasionali, va sempre ricordato che non devono provenire da contratti di locazione stipulati per una durata non superiore ai 30 giorni con lo stesso ospite.

In termini di pubblica sicurezza, anche con la gestione non imprenditoriale si necessita di obblighi in merito.

Se l’ospite della casa vacanze è un cittadino italiano o appartenente all’unione europea e si trattiene per un periodo massimo di 30 giorni non è necessario fare denuncia della sua presenza all’Autorità di Pubblica Sicurezza

Se l’ospite è ferma, invece, più di 30 giorni è sempre obbligatorio denunciare la sua presenza all’autorità di pubblica sicurezza. 

In questo caso di periodo prolungato di soggiorno, tale comunicazione sarà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate in quanto si tratta di un contratto di locazione o di locazione temporanea registrato.

Quando l’ospite non è un cittadino dell’Unione Europea o apolide, anche con periodo di soggiorno inferiore ai 30 giorni, è sempre obbligatoria la denuncia di presenza all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dal suo arrivo.

Normativa italiana per la casa vacanze: cosa dice?

Voglio realizzare una casa vacanze con un abitazione ereditata, ma prima di tutto, vorrei avere informazioni riguardo la normativa italiana per la casa vacanze. Che cosa dice?

Informarsi riguardo la normativa italiana per la casa vacanze è il punto di partenza per iniziare a guadagnare con questo genere di affitto turistico.

Riepilogando sinteticamente cosa si intende per casa vacanze, nel nostro paese, possiamo riassumerla come una struttura ricettiva “extra alberghiera”.

La casa vacanze è quindi un’alternativa all’hotel e prevede l’affitto temporaneo, a carattere turistico, di una casa o  di un appartamento completamente arredati e pronti all’utilizzo.

È da molti considerata un’ottima scelta soprattutto per la sua indipendenza abitativa, in completa autonomia rispetto ai “ritmi” alberghieri.

Oltre a questa indipendenza dalle classiche strutture ricettive, è particolarmente apprezzata anche a livello economico in situazioni di famiglie numerose e per periodi di affitto maggiori ad una settimana.

Secondo l’articolo 53 del Codice del Turismo, la casa vacanze è intesa come una locazione ad uso abitativo per finalità turistiche e precisa che:

“Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione”

In base a questo, è quindi presente una normativa nazionale per il controllo di questo genere di locazione turistica.

LA NORMATIVA

Come già spiegato in una nostra precedente risposta riguardo al contratto di affitto per la casa vacanze, si fa riferimento alla riforma della legislazione nazionale del turismo.

La normativa  italiana per  la casa vacanze è guidata dalle leggi regionali, che sono in accordo con la legge 135/2001

In materia di normativa italiana per la casa vacanze, quindi, ogni regione ha un proprio decalogo legislativo a cui attenersi.

Nel caso in cui la Regione di riferimento della casa vacanze non dispone di una legislazione per questa “attività turistica”, si fa riferimento al Codice Civile con l’art. 1571 e successivi.

Quindi, anche se generalmente si fa riferimento alla normativa nazionale, ci si deve necessariamente adeguare alla regolamentazione trasmessa dalla regione di appartenenza.

Contratto di affitto per casa vacanze?

Qual’è il contratto di affitto per casa vacanze con il quale posso mettere in locazione un mio immobile?

Quando si decide di affittare una casa vacanze, il proprietario dell’immobile deve stipulare un contratto di locazione specifico per uso turistico.

Gli immobili che vengono concessi in locazione esclusivamente per finalità turistiche, hanno completa libertà di contrattazione tra le parti in causa, rifacendosi comunque alle norme dell’art.1571 del Codice Civile. 

Nell’art.53 del “Codice del Turismo” (in vigore con il Decreto Legislativo n.79/2011) si conferma infatti che gli alloggi locati esclusivamente per scopi turistici sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

Il contratto di affitto per casa vacanze deve espressamente indicare la sua sola “finalità turistica” nel contratto scritto, per non imbattersi in sanzioni nel caso di possibili controlli sulla regolarità.

Essendo un contratto di ambito turistico, ha obbligatoriamente una finalità transitoria caratterizzata da una durata temporale ben precisa e definita.

Il contratto di affitto per casa vacanze si può realizzare solo in presenza di strutture riguardanti un alloggio, escludendo quindi hotel, campeggi, ostelli per la gioventù, villaggi turistici, etc.

La scelta tra le tipologie di contratto di affitto per casa vacanze possono essere di tre tipi, in base alla durata della locazione turistica

  • lunga (Solitamente quella maggiormente utilizzata per la casa vacanze)
  • breve
  • brevissima (weekend)

Durata e pagamenti

È poi bene specificare che i contratti ad uso turistico non hanno vincoli di durata, rispetto al classico contratto di locazione ad uso abitativo.

Il locatore e il conduttore possono, quindi, definire insieme e in autonomia il periodo di affitto della casa vacanze.

Solitamente, in questi casi, non è necessaria la disdetta una volta terminato il periodo di locazione, ma si considera semplicemente terminato.

Il canone di locazione per una casa vacanze è determinato liberamente dalle parti con l’unico vincolo imposto delle modalità di pagamento.

Il pagamento di importi superiori ad euro 2.999 deve essere effettuato con metodi tracciabili, cioè con carta di credito, bonifico bancario, assegno circolare o assegno bancario. 

La ricevuta dovuta al turista che ha preso in locazione la casa vacanze, dovrà essere rilasciata al saldo.

Nel contratto di locazione può essere anche previsto il pagamento della tassa di soggiorno, con l’importo e l’eventuale obbligatorietà, definiti dalle normative regionali e comunali.

Se la durata della locazione è inferiore ai 30 giorni, non è necessario né registrare il contratto, né tantomeno effettuare la comunicazione di inizio locazione.

L’unica eccezione a questa “regola dei 30 giorni”,prevista dalla legge n. 311 del 2004, è quella della stipula del contratto usufruendo della partecipazione di agenzie/intermediari immobiliari.

Se invece, la durata dell’affitto della casa vacanze è maggiore di un mese, si dovrà seguire l’iter della locazione standard.

In questo caso, si dovrà quindi procedere con l’attuazione di tutti gli adempimenti che riguardano la registrazione di un contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Fisco Casa Vacanze

Cedolare Secca

Anche per quanto riguarda la registrazione del contratto di locazione per casa vacanze, è possibile l’utilizzo della Cedolare Secca.

Il proprietario può usufruirne anche per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, senza quindi l’obbligo della registrazione. 

Il locatore può, quindi, applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi relativamente all’anno in cui è stato realizzato il reddito. 

TARI

La casa vacanze è quasi sempre considerata come una seconda casa e in base a questa regola, deve pagare la TARI.

Se la casa vacanze è concessa in affitto soltanto in determinati periodi dell’anno, quindi per poche settimane/mesi, la TARI è dovuta in forma ridotta, con una diminuzione dell’imposta tra il 20% e il 30% a seconda del comune di ubicazione.

Acquisto Casa Vacanze: una buona scelta e investimento?

Mia moglie ed io abbiamo deciso l’acquisto di una casa vacanze al mare. Secondo voi è una buona scelta e un buon investimento?

In questo momento, con l’abbassamento dei prezzi immobiliari, il mercato di acquisto di casa vacanze sta crescendo, con soluzioni ad ottimo prezzo in montagna, in collina o in località marittime.  

Ma questa diminuzione dei costi, non va presa come caratteristica fondamentale per l’acquisto di una casa vacanze.  

I parametri da valutare sono diversi e in primis c’è da capire l’uso che verrà fatto dell’abitazione.

Acquisto per uso esclusivamente privato

Se si intende acquistare la casa soltanto per passarci periodi saltuari per poi tenere l’immobile chiuso per il resto del tempo, sicuramente non si punta ad effettuare un buon investimento e la scelta non appare vincente.  

In questi casi conviene andare in hotel o cercarsi una soluzione in affitto, senza dover pagare quindi prezzi di acquisto, tasse e oneri vari.

Se invece si decide comunque di acquistare, la soluzione miglioredell’acquisto di una casa vacanze “personale” è quella dell’acquisto di una multiproprietà.  

Con questa soluzione, un immobile viene venduto a più acquirenti con atti separati.

Questo immobile può essere utilizzato in esclusiva per un determinato periodo prescelto e concordato con gli altri proprietari.

Acquisto per uso privato e affitto stagionale

La soluzione (ultimamente la più utilizzata) di acquistare una casa vacanze per usarla come luogo di svago, riposo e relax per un periodo e poi metterla in affitto a vacanzieri e turisti, è sicuramente la scelta migliore.

La scelta giusta in quanto permette un uso personale come propria casa vacanze(o per amici e parenti) e una fonte di reddito supplementare.

In questo modo, la casa, essendo sempre abitata o comunque molto più vissuta rispetto ad un uso esclusivamente personale, è anche maggiormente controllata.

Acquisto per messa a reddito

Acquistare una casa vacanze per metterla a reddito, è la soluzione ideale per chi cerca esclusivamente una possibilità di investimento e di guadagno.

In questo caso, prima di acquistare, bisogna valutare bene quello che il mercato attuale consiglia e a volte impone.

Questa scelta deve essere ben ponderata, in quanto influirà sulle possibilità di tempistica e di durata dell’affitto.   Scegliere la zona giusta e l’abitazione giusta è fondamentale.  

Una casa vacanze vicina alle piste da sci o alle spiagge attirerà maggiormente l’attenzione dei possibili affittuari.

Oltre a questo, attirerà gli interessati anche se si trova in un edificio moderno o in una vecchia casa da ristrutturare.

La scelta della zona influirà anche sulla durata degli affitti, in quanto permetterà un uso in più periodi dell’anno e non solo per brevi utilizzi stagionali.

Il budget di spesa rappresenta il genere (e la quantità) di persone possibilmente interessate, in quanto un appartamento dal costo ridotto, attirerà sicuramente più interessati rispetto ad una soluzione più costosa e di alta fascia, ma con guadagni logicamente diversi.

Un’altra importante valutazione da fare nella fase di selezione della casa vacanze giusta è data anche dalle spese accessorie dell’immobile.

Queste spese si intendono, per esempio, il costo del condominio (in caso di un appartamento) o di manutenzione periodica della casa.

In qualsiasi caso di scelta per l’utilizzo della casa vacanze, bisogna essere a conoscenza che, se risulta come seconda casa, con la riforma del governo Monti, è sottoposta al pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica).

l’IMU ha, in questo caso, un’aliquota più alta, assenza di agevolazioni in caso di mutuo e anche una maggiorazione delle spese per le utenze (luce, acqua e gas).

In conclusione, acquistare una casa vacanze e decidere come sfruttarla è una scelta personale e importante in quanto, come visto, dipende da diverse variabili.

Per queste motivazioni, è sempre consigliato rivolgersi ad agenzie immobiliari e professionisti del settore.

Questo perché saranno sicuramente in grado di consigliare e assicurare l’acquisto alle condizioni migliori e con le maggiori garanzie.

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