Archivio per Categoria Detrazioni e Agevolazioni Fiscali

Super Bonus Ristrutturazioni al 110%

Nel nuovo Decreto Rilancio 2020, approvato a maggio, si parla di un super bonus ristrutturazioni al 110%.

Il Decreto-Legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, n. 34 tratta le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Tra queste misure urgenti spicca, appunto, questo Super Bonus ristrutturazioni al 110%

Si tratta di un decreto che prevede un super bonus del 110% per lavori di riqualificazione energetica, antisismica, installazione impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Questo Super Bonus è stato trasmesso come “a costo zero” per le famiglie, grazie ad un credito d’imposta del 110% cedibile alle imprese che faranno i lavori o alle banche.

Nello specifico, il beneficio è suddiviso in cinque rate annuali di pari importo, con la possibilità di scegliere tra la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure lo sconto in fattura

Questo sconto in fattura deve essere pari alla detrazione e praticato dal fornitore, che potrà cosi recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con la facoltà di successiva cessione.

LE CONDIZIONI FONDAMENTALI PER USUFRUIRNE

Le condizioni fondamentali per poter usufruire di questo bonus sono 2:

  1. I lavori devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o raggiungere la classe più alta, dimostrandolo con l’APE, l’attestato di prestazione energetica. 
  2. I lavori dovranno essere effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Va comunque specificato ed evidenziato che, non è possibile usufruire del super bonus, per gli interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

DOCUMENTI NECESSARI

Per richiedere il super bonus, bisogna avere dei documenti necessari che consistono in:

– Dichiarazione scritta che attesta la conformità di realizzazione dell’intervento secondo i requisiti tecnici richiesti.

– L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Scheda informativa degli interventi realizzati

INTERVENTI POSSIBILI

Gli interventi possibili, rientranti nel super bonus energetico sono quelli di:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio (cappotto termico) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.   Questi interventi posso avere un’agevolazione massima di euro 60.000, da moltiplicarsi per il numero di unità abitative dell’edificio in questione.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, sulle parti comuni degli edifici, conuna spesa massima di euro 30.000, da moltiplicarsi per il numero di unità abitative dell’edificio.
  • Sostituzione, su edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con una spesa massima di euro 30.000.

In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota al 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di “miglioramento energetico”, come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari e la sostituzione degli infissi.

SISMABONUS

Con il sisma bonus, la detrazione è maggiorata al 110%, purché gli edifici non si trovino in zona sismica 4. 

In caso di cessione del credito corrispondente ad un’impresa di assicurazione e di una contestuale stipula di polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima è quantificata nella misura del 90%, anziché del 19%.

Contratto di affitto per casa vacanze?

Qual’è il contratto di affitto per casa vacanze con il quale posso mettere in locazione un mio immobile?

Quando si decide di affittare una casa vacanze, il proprietario dell’immobile deve stipulare un contratto di locazione specifico per uso turistico.

Gli immobili che vengono concessi in locazione esclusivamente per finalità turistiche, hanno completa libertà di contrattazione tra le parti in causa, rifacendosi comunque alle norme dell’art.1571 del Codice Civile. 

Nell’art.53 del “Codice del Turismo” (in vigore con il Decreto Legislativo n.79/2011) si conferma infatti che gli alloggi locati esclusivamente per scopi turistici sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

Il contratto di affitto per casa vacanze deve espressamente indicare la sua sola “finalità turistica” nel contratto scritto, per non imbattersi in sanzioni nel caso di possibili controlli sulla regolarità.

Essendo un contratto di ambito turistico, ha obbligatoriamente una finalità transitoria caratterizzata da una durata temporale ben precisa e definita.

Il contratto di affitto per casa vacanze si può realizzare solo in presenza di strutture riguardanti un alloggio, escludendo quindi hotel, campeggi, ostelli per la gioventù, villaggi turistici, etc.

La scelta tra le tipologie di contratto di affitto per casa vacanze possono essere di tre tipi, in base alla durata della locazione turistica

  • lunga (Solitamente quella maggiormente utilizzata per la casa vacanze)
  • breve
  • brevissima (weekend)

Durata e pagamenti

È poi bene specificare che i contratti ad uso turistico non hanno vincoli di durata, rispetto al classico contratto di locazione ad uso abitativo.

Il locatore e il conduttore possono, quindi, definire insieme e in autonomia il periodo di affitto della casa vacanze.

Solitamente, in questi casi, non è necessaria la disdetta una volta terminato il periodo di locazione, ma si considera semplicemente terminato.

Il canone di locazione per una casa vacanze è determinato liberamente dalle parti con l’unico vincolo imposto delle modalità di pagamento.

Il pagamento di importi superiori ad euro 2.999 deve essere effettuato con metodi tracciabili, cioè con carta di credito, bonifico bancario, assegno circolare o assegno bancario. 

La ricevuta dovuta al turista che ha preso in locazione la casa vacanze, dovrà essere rilasciata al saldo.

Nel contratto di locazione può essere anche previsto il pagamento della tassa di soggiorno, con l’importo e l’eventuale obbligatorietà, definiti dalle normative regionali e comunali.

Se la durata della locazione è inferiore ai 30 giorni, non è necessario né registrare il contratto, né tantomeno effettuare la comunicazione di inizio locazione.

L’unica eccezione a questa “regola dei 30 giorni”,prevista dalla legge n. 311 del 2004, è quella della stipula del contratto usufruendo della partecipazione di agenzie/intermediari immobiliari.

Se invece, la durata dell’affitto della casa vacanze è maggiore di un mese, si dovrà seguire l’iter della locazione standard.

In questo caso, si dovrà quindi procedere con l’attuazione di tutti gli adempimenti che riguardano la registrazione di un contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Fisco Casa Vacanze

Cedolare Secca

Anche per quanto riguarda la registrazione del contratto di locazione per casa vacanze, è possibile l’utilizzo della Cedolare Secca.

Il proprietario può usufruirne anche per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, senza quindi l’obbligo della registrazione. 

Il locatore può, quindi, applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi relativamente all’anno in cui è stato realizzato il reddito. 

TARI

La casa vacanze è quasi sempre considerata come una seconda casa e in base a questa regola, deve pagare la TARI.

Se la casa vacanze è concessa in affitto soltanto in determinati periodi dell’anno, quindi per poche settimane/mesi, la TARI è dovuta in forma ridotta, con una diminuzione dell’imposta tra il 20% e il 30% a seconda del comune di ubicazione.

Vantaggi del Contratto a Canone Concordato: Quali Sono?

Devo realizzare una locazione e vorrei avere maggiori informazioni sui vantaggi del contratto a canone concordato.

In che cosa consistono questi vantaggi?

Il contratto a canone concordato, per immobili ad uso abitativo, è un contratto di locazione della durata 3 + 2 anni.

Il canone concordato è determinato non dalla libera volontà delle parti, ma dipende da accordi territoriali tra le associazioni di proprietari e inquilini.

I vantaggi del contratto a canone concordato non sono solo del conduttore o dell’inquilino, ma vanno a favore di entrambe le parti in causa.

Agevolazioni per i conduttori

Scegliendo questo canone “calmierato”, il proprietario ha accesso ad agevolazioni fiscali a condizioni molto vantaggiose.

Nella maggior parte dei casi, queste agevolazioni permettono di realizzare una maggiore rendita rispetto al classico canone libero con un miglior rapporto tra il canone percepito e le tasse. 

  • Se si sceglie la permanenza nel regime Irpef con il canone già ridotto ordinariamente del 5%, si ha un’ulteriore riduzione del 30%
  • Il reddito da locazione da considerare per l’applicazione dell’imposta di registro del 2%è pari al 70%.
  • Se si sceglie di utilizzare la cedolare secca, che sostituisce Irpef, imposta di bollo, registro e addizionali, l’aliquota applicata è del 10%invece che del 21%.
  • Un altro dei vantaggi del contratto a canone concordato è quello che riguarda l’IMU e la TASI, con l’imposta determinata applicando rispettivamente l’aliquota definita dal comune, con riduzione al 75%.
  • Inoltre spetta al conduttore, una detrazione del 19% dell’imposta lorda sui canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovaticome da indicazioni della legge n. 431/98 e successive modifiche.

Agevolazioni per gli inquilini

I vantaggi del contratto a canone concordato per gli inquilini, permettono di poter contare su un costo relativo alla locazione a prezzi calmierati.

Inoltre si ha la possibilità di accedere alla detrazione fiscale per un importo massimo pari a:

– 495,80 euro per un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;

– 247,90 euro per un reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro.

Regimi di tassazione per la registrazione di una locazione: quali sono?

Volevo affittare per la prima volta un appartamento che non uso e mi servirebbe conoscere meglio i regimi di tassazione per la registrazione di una locazione.

È possibile scegliere il regime di tassazione?

I regimi di tassazione per la registrazione di una locazione variano a seconda della tipologia scelta.

Affittare un immobile sottopone alla tassazione e al pagamento di imposte dovute sia il locatore che l’affittuario, anche se in misura diversa. 

Il canone di locazione viene tassato ai fini Irpef in quanto costituisce una forma di reddito per il proprietario dell’immobile. 

Il locatore, tuttavia, ha la possibilità di decidere diverse opzioni di tassazione. 

I regimi di tassazione tra cui si può scegliere, per la registrazione di un immobile, sono due:

– Tassazione Ordinaria

– Cedolare Secca

Tassazione Ordinaria

Con il regime di tassazione ordinaria, le tasse sul reddito della locazione hanno una deduzione forfettaria del 5%, con una tassazione del 95% del corrispettivo totale.

Questo regime di tassazione esige anche il pagamento dell’imposta di registro del 2% per ogni annualità d’affitto, con una quota minima di€ 67 per il primo anno, che viene pagata al 50% con l’affittuario.

Il vantaggio della tassazione ordinaria è quello di permettere al proprietario dell’immobile di effettuare deduzioni e detrazione anche dal reddito di locazione (non permesso dalla cedolare secca).

Cedolare Secca

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva che vale sono per la locazione di immobili ad uso abitativo e sue pertinenze, cioè cantine, box e garage.

Questo regime di tassazione si calcola con un:

– aliquota del 21% sugli affitti a canone libero.

– aliquota del 10% sugli affitti a canone.

È quindi un regime fiscale che generalmente viene considerato più conveniente di quello a tassazione ordinaria anche perché sostituisce la parte Irpef e evita il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.

La cedolare secca avvantaggia soprattutto i grandi proprietari immobiliari, in quanto l’imposta sostitutiva conviene soprattutto ai redditi più alti.

Quindi, traendo le dovute conclusioni, il tipo di regime di tassazione per la registrazione di una locazione, dovrebbe essere scelto in base al proprio livello economico e di proprietà immobiliare.

Detrazioni per gli impianti ad energia rinnovabile

So che esistono delle detrazioni per gli impianti ad energia rinnovabile; per la ristrutturazione della mia casa, infatti, vorrei installare degli impianti che sfruttino energie alternative, a che tipo di agevolazioni avrei diritto?

Le energie rinnovabili, oltre ad essere amiche dell’ambiente, sono ormai anche sinonimo di risparmio energetico nelle nostre case.

Cosa sono le energie rinnovabili

Come dice il loro stesso nome, le energie rinnovabili sono risorse che si rinnovano e che, pertanto, si possono considerare pressoché inesauribili. Il sole, il vento e il calore geotermico sono le fonti maggiormente utilizzate per la produzione di energia ad uso domestico; i moderni impianti, infatti, sono ormai in grado di sfruttare queste risorse e “convertirle” in notevole risparmio per le nostre tasche. Le energie rinnovabili, per uso domestico, sono utilizzate per la produzione di:

  • acqua calda
  • energia elettrica
  • aria calda e fredda.

Bonus

Il legislatore, affinché l’uso di queste energie sia incentivato, ha stabilito il diritto a dei bonus fiscali, per chi volesse dotare la propria abitazione di impianti alimentati dalle suddette fonti.

Per comprendere a quale tipo di bonus, e quindi di detrazioni, si abbia diritto, bisogna considerare il tipo di impianto che si vuole installare nella propria abitazione.

Detrazioni 65%

Qualora si vogliano installare dei pannelli solari termici, quindi per la produzione di acqua calda e riscaldamento, l’intervento rientra nell’EcoBonus 2020. Tale bonus da diritto a detrazioni IRPEF, pari al 65% della spesa sostenuta, e recuperabili in 10 anni. Stesso discorso per l’installazione di un impianto geotermico, o a pompa di calore. Ai fini del diritto all’EcoBonus, è necessario poi che venga inviata ad Enea la certificazione dell’impianto, entro 90 giorni dal fine lavori.

Detrazioni 50%

Per i pannelli fotovoltaici (quindi per la produzione di energia elettrica), invece, il legislatore fa riferimento al Bonus Ristrutturazioni Edilizie, che da diritto a detrazioni del 50% sulla spesa effettuata. In tale spesa poi va calcolata l’Iva al 10%, anziché al 22%.

Le agevolazioni fiscali, in tutti i casi, saranno calcolate sul costo totale sostenuto per l’acquisto, l’installazione e la certificazione dell’impianto. Qualora, infatti, ci si rivolga ad un professionista per la compilazione della certificazione A.P.E., anche tale spesa potrà essere detratta.

Requisiti

Hanno diritto alle detrazioni, tutti i contribuenti soggetti ad IRPEF; è quindi sufficiente risiedere e lavorare in Italia. Altro requisito fondamentale è che gli interventi dovranno essere effettuati su edifici esistenti; le agevolazioni non si applicano a nuove costruzioni. Il pagamento, poi, potrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario parlante.

Per maggiori informazioni, in merito alle detrazioni per gli impianti ad energia rinnovabile, è possibile consultare la Legge di Bilancio 2020 in Gazzetta Ufficiale, il sito di Enea, per la produzione della documentazione necessaria, ed il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Impianto solare termodinamico, come funziona?

Vorrei dotare la mia casa di un sistema di riscaldamento eco-sostenibile e sarei interessato ad installare un impianto ad energia solare. Ho sentito parlare di un impianto solare termodinamico, come funziona?

In un’epoca in cui la nostra attenzione si rivolge spesso al surriscaldamento globale ed ai problemi ad esso connessi, pensare di installare, all’interno della propria casa, un impianto che sfrutti energie rinnovabili, è certamente una scelta apprezzabile.

Energie rinnovabili

Da molti anni, ormai, gli impianti che sfruttano l’energia solare, rinnovabile e gratuita, stanno conoscendo una grande diffusione. Questo perché, oltre ad essere una scelta sostenibile per l’ambiente, rappresentano spesso anche una forma di contenimento dei consumi e, quindi, di risparmio economico. In quest’ottica, un impianto solare termodinamico rappresenta davvero un’ottima scelta, poiché consente, per le sue stesse caratteristiche, di avere acqua calda in ogni condizione atmosferica.

Per capire meglio come ciò sia possibile, vediamo meglio da quali elementi è composto un impianto solare termodinamico e come funziona.

Funzionamento di un impianto solare termodinamico

L’impianto termodinamico deve il suo nome ad una legge della termodinamica, il cosiddetto ciclo di Carnot. Il pannello solare, alla base di questo sistema, contiene infatti un liquido frigorigeno che, a contatto con gli agenti atmosferici (quindi non solo energia solare, ma anche pioggia o vento) viene trasformato in gas. Questo gas è subito captato da un compressore, elettrico ma a basso a consumo, che lo comprime, aumentandone la pressione e, quindi, la temperatura. Il gas caldo raggiunge, dunque, il condensatore che, mediante una serpentina, trasferisce calore ad un accumulo di acqua. Ecco quindi la nostra acqua calda che, in genere, raggiunge i 55° ed è, infatti, pronta per essere utilizzata a scopi sanitari, nonché per riscaldare la nostra casa.

Riassumendo, gli elementi di cui si compone un impianto termodinamico sono:

  • il pannello
  • il liquido frigorigeno
  • il compressore
  • il condensatore

Vantaggi di un impianto termodinamico domestico

Come già accennato, un impianto termodinamico per uso domestico può funzionare in tutte le condizioni atmosferiche, nonché di notte. Questo è possibile poiché il fluido, contenuto nel pannello, si trova ad una temperatura intorno ai -10°; agendo per scambio di calore, riesce quindi ad attivare il principio termodinamico anche di notte e, ugualmente, in caso di pioggia. Anche l’azione del vento, sotto forma di energia cinetica, riesce ad attivare il principio del liquido e, di conseguenza, a farci avere acqua calda in casa.

Per quanto riguarda il riscaldamento, dal momento che si parla di una produzione di acqua calda intorno ai 55°, sarebbe bene dotare l’abitazione di pannelli radianti o ventilconvettori. Rispetto ai tradizionali termosifoni, infatti, questi sistemi risultano efficienti anche con basse temperature dell’acqua.

In termini di efficienza energetica, l’istallazione di un impianto termodinamico consente di migliorare le prestazioni della casa e, di conseguenza, da diritto a detrazioni fiscali, così come previsto dalla nuova Legge di Bilancio.

Detrazioni per l’installazione di pannelli solari

Vorrei installare in casa un impianto solare e, per comprendere meglio il tipo di costo che dovrò sostenere, mi interessa sapere che tipo di incentivi potrei ricevere. Esistono delle detrazioni per l’installazione di pannelli solari?

A seguito della nuova Legge di Bilancio 2020, tutti gli incentivi previsti per il 2019 sono stati riconfermati. Per meglio comprendere a che tipo di detrazione si ha diritto e in quale ambito vanno considerati gli incentivi, dobbiamo però, innanzitutto, distinguere i pannelli solari termici dai pannelli solari fotovoltaici.

Pannelli solari termici

Destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e per il riscaldamento, i pannelli solari termici rientrano nell’Ecobonus 2020, relativo al risparmio energetico e, pertanto, danno diritto a una detrazione IRPEF del 65%, entro una spesa massima di 60.000€, rimborsabile in 10 anni.

Pannelli solari fotovoltaici

I pannelli solari fotovoltaici, pur sfruttando come i pannelli termici l’energia solare, servono però alla produzione di energia elettrica. L’installazione di questo tipo di pannelli rientra nel Bonus Ristrutturazioni Edilizie 2020 e, di conseguenza, da diritto ad una detrazione IRPEF del 50%. A questo, la normativa aggiunge l’Iva al 10% (anziché al 22%).

Requisiti

Fatta questa doverosa distinzione, l’installazione di pannelli solari, sia per la produzione di energia che per quella di acqua calda, deve rispettare determinati requisiti, affinché dia diritto agli incentivi. Vediamoli insieme:

  • l’edificio deve essere esistente: l’installazione su nuove costruzioni, infatti, non da diritto a questo tipo di detrazioni;
  • il pagamento può avvenire solo a mezzo di bonifico parlante, dove si dovrà indicare la causale (con riferimento normativo Art. 16bis, DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partiva Iva del beneficiario del pagamento, il numero e la data della fattura;
  • la conformità del prodotto alla normativa europea;
  • la garanzia di almeno 5 anni per i pannelli;
  • presentazione della pratica ad Enea, entro 90gg dalla data di fine lavori.

Beneficiari

Attraverso la dichiarazione dei redditi, tramite 730 o Modello Unico, posso beneficiare degli incentivi tutti i privati cittadini, sia che l’installazione dei pannelli solari avvenga in private abitazioni, sia per locali adibiti a scopi commerciali.

La detrazione si applica a tutti i costi sostenuti per l’efficientamento energetico o per la ristrutturazione edilizia, compresi quindi:

  • acquisto dei prodotti
  • installazione
  • certificazione (laddove ci si avvalga di un professionista).

In ogni caso, e indipendentemente dalle detrazioni per l’installazione di pannelli solari, sia che la scelta ricada su un impianto a pannelli termici, sia sul fotovoltaico, si tratterà comunque di una soluzione green, che permetterà alla nostra casa di utilizzare energia rinnovabile, in questo caso quella solare, e, di conseguenza pulita ed eco-sostenibile. Sarà, insomma, una scelta amica dell’ambiente.

Costi di Compravendita: quali sono?


Io e mia moglie vorremmo acquistare un appartamento ma non sappiamo bene i costi di una compravendita immobiliare.

Quali sono e come si calcolano?


I costi di compravendita dipendono da diversi fattori, ma è importante considerarne tutte le parti in modo da avere sempre sotto controllo la spesa complessiva, evitando brutte sorprese dell’ultimo minuto.

Quando si vuole acquistare una casa, le imposte che deve pagare l’acquirente dipendono da diversi fattori.

Prima di tutto bisogna vedere se il venditore è un privato oppure un’impresa ma soprattutto se l’acquisto avviene con l’utilizzo del bonus prima casa che altro non è che un’agevolazione fiscale.

ACQUISTO COME PRIMA CASA

DA PRIVATO VENDITORE

Acquistando da un venditore privato o comunque da un’impresa esente dal pagamento dell’IVA, si può usufruire dei benefici fiscali prima casa, con costi di compravendita minori.

In questo caso bisognerà pagare le seguenti imposte:

  • Imposta di registro proporzionale del 2% del valore catastale dell’immobile. Questa è un’imposta indiretta, che colpisce il trasferimento di ricchezza come in questo caso per l’acquisto di una casa. L’imposta di registro è dovuta nel caso si voglia registrare una scrittura pubblica o privata.
  • Imposta ipotecaria fissa di 50 euro. È un tipo di imposta che colpisce il trasferimento di proprietà di un immobile e vale nei casi di iscrizione, trascrizione, annotazione e rinnovazione presso i pubblici registri immobiliari.
  • imposta catastale fissa di 50 euro. È dovuta per le volture catastali a seguito del trasferimento di immobili.

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DA IMPRESA VENDITRICE

Il discorso cambia invece quando il venditore non è più un privato ma è un’impresa di costruzione soggetto ad IVA.  

Tenendo conto sempre della presenza del bonus prima casa, i valori applicati ai costi di compravendita saranno diversi e si avrà:

  • Iva ridotta al 4%
  • imposta di registro fissa di 200 euro
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro
  •  imposta catastale fissa di 200 euro

ACQUISTO COME SECONDA CASA

Acquistando una seconda casa, i costi di compravendita saranno maggiori e, come per l’acquisto prima casa, varieranno tra venditore privato o impresa venditrice.

DA PRIVATO VENDITORE

  •  Non devi versare l’IVA, ma l’imposta di registro, pari al 9% del valore catastale dell’immobile
  • Imposta ipotecaria fissa di 50 euro
  • Imposta catastale fissa di 50 euro

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DA IMPRESA VENDITRICE

  • IVA del 10% del valore catastale dell’immobile
  • Imposta di registro del 9% del valore catastale dell’immobile
  • Imposta catastale fissa di 50 Euro
  •  Imposta ipotecaria fissa di 50 Euro

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Se la seconda casa è un immobile di lusso, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%. 

In questo caso, la Legge di Bilancio viene in aiuto, diminuendo l’IVA del 2,2% per tutto il 2019

Atto prima casa: quant’è la spesa notarile?

Voglio acquistare la mia prima casa e volevo sapere: quant’è la spesa per l’atto notarile?

Il contratto di acquisto di un immobile usufruendo della agevolazione prima casa sconta l’imposta di registro nella misura del 2% che viene calcolata utilizzando come base imponibile il valore catastale dell’immobile.

Questo valore immobiliare si ottiene moltiplicando la rendita catastale ad esso attribuita per un coefficiente prestabilito di 115,5.

L’atto prima casa conta inoltre le imposte ipotecaria e catastale fisse nella misura di Euro 50,00 ciascuna oltre oneri, spese notarili e Iva.

Se si acquista da una società costruttrice (e non da un privato) si paga l’Iva nella misura agevolata del 4% sul prezzo della compravendita e le imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse nella misura di Euro 200,00 ciascuna oltre oneri, spese notarili e Iva.

Che cos’è il Credito D’Imposta?

Volevo acquistare una nuova casa e ho sentito parlare di un aiuto fiscale chiamato Credito D’Imposta che potrei sfruttare a mio favore. Che cos’è?

La legge concede un beneficio fiscale (il CREDITO DI IMPOSTA) a chi compra una ulteriore prima casa dopo aver comprato in passato “un’altra prima casa” a condizione però che quest’ultima (vecchia casa) sia alienata o entro l’anno precedente o entro l’anno successivo rispetto all’acquisto della nuova prima casa.

Quando si usa l’espressione “prima casa” si intende un immobile relativamente al quale si chiede di poter usufruire della agevolazione prima casa.

Il credito d’imposta è quindi un beneficio personale pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.

Può essere utilizzato nei seguenti modi:

  • in diminuzione dell’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al nuovo acquisto
  • se il secondo acquisto è soggetto ad Iva il credito d’imposta prima casa non può essere utilizzato per compensare l’Iva dovuta
  • per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • in diminuzione dell’IRPEF

Il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi per espressa previsione normativa.

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