Qual’è il contratto di affitto per casa vacanze con il quale posso mettere in locazione un mio immobile?
Quando si decide di affittare una casa vacanze, il proprietario dell’immobile deve stipulare un contratto di locazione specifico per uso turistico.
Gli immobili che vengono concessi in locazione esclusivamente per finalità turistiche, hanno completa libertà di contrattazione tra le parti in causa, rifacendosi comunque alle norme dell’art.1571 del Codice Civile.
Nell’art.53 del “Codice del Turismo” (in vigore con il Decreto Legislativo n.79/2011) si conferma infatti che gli alloggi locati esclusivamente per scopi turistici sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Il contratto di affitto per casa vacanze deve espressamente indicare la sua sola “finalità turistica” nel contratto scritto, per non imbattersi in sanzioni nel caso di possibili controlli sulla regolarità.
Essendo un contratto di ambito turistico, ha obbligatoriamente una finalità transitoria caratterizzata da una durata temporale ben precisa e definita.
Il contratto di affitto per casa vacanze si può realizzare solo in presenza di strutture riguardanti un alloggio, escludendo quindi hotel, campeggi, ostelli per la gioventù, villaggi turistici, etc.
La scelta tra le tipologie di contratto di affitto per casa vacanze possono essere di tre tipi, in base alla durata della locazione turistica
- lunga (Solitamente quella maggiormente utilizzata per la casa vacanze)
- breve
- brevissima (weekend)
Durata e pagamenti
È poi bene specificare che i contratti ad uso turistico non hanno vincoli di durata, rispetto al classico contratto di locazione ad uso abitativo.
Il locatore e il conduttore possono, quindi, definire insieme e in autonomia il periodo di affitto della casa vacanze.
Solitamente, in questi casi, non è necessaria la disdetta una volta terminato il periodo di locazione, ma si considera semplicemente terminato.
Il canone di locazione per una casa vacanze è determinato liberamente dalle parti con l’unico vincolo imposto delle modalità di pagamento.
Il pagamento di importi superiori ad euro 2.999 deve essere effettuato con metodi tracciabili, cioè con carta di credito, bonifico bancario, assegno circolare o assegno bancario.
La ricevuta dovuta al turista che ha preso in locazione la casa vacanze, dovrà essere rilasciata al saldo.
Nel contratto di locazione può essere anche previsto il pagamento della tassa di soggiorno, con l’importo e l’eventuale obbligatorietà, definiti dalle normative regionali e comunali.
Se la durata della locazione è inferiore ai 30 giorni, non è necessario né registrare il contratto, né tantomeno effettuare la comunicazione di inizio locazione.
L’unica eccezione a questa “regola dei 30 giorni”,prevista dalla legge n. 311 del 2004, è quella della stipula del contratto usufruendo della partecipazione di agenzie/intermediari immobiliari.
Se invece, la durata dell’affitto della casa vacanze è maggiore di un mese, si dovrà seguire l’iter della locazione standard.
In questo caso, si dovrà quindi procedere con l’attuazione di tutti gli adempimenti che riguardano la registrazione di un contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Fisco Casa Vacanze
Cedolare Secca
Anche per quanto riguarda la registrazione del contratto di locazione per casa vacanze, è possibile l’utilizzo della Cedolare Secca.
Il proprietario può usufruirne anche per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, senza quindi l’obbligo della registrazione.
Il locatore può, quindi, applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi relativamente all’anno in cui è stato realizzato il reddito.
TARI
La casa vacanze è quasi sempre considerata come una seconda casa e in base a questa regola, deve pagare la TARI.
Se la casa vacanze è concessa in affitto soltanto in determinati periodi dell’anno, quindi per poche settimane/mesi, la TARI è dovuta in forma ridotta, con una diminuzione dell’imposta tra il 20% e il 30% a seconda del comune di ubicazione.

Redazione del Portale Casa Mia
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