Normativa italiana per la casa vacanze: cosa dice?

Normativa italiana per la casa vacanze: cosa dice?

Voglio realizzare una casa vacanze con un abitazione ereditata, ma prima di tutto, vorrei avere informazioni riguardo la normativa italiana per la casa vacanze. Che cosa dice?

Informarsi riguardo la normativa italiana per la casa vacanze è il punto di partenza per iniziare a guadagnare con questo genere di affitto turistico.

Riepilogando sinteticamente cosa si intende per casa vacanze, nel nostro paese, possiamo riassumerla come una struttura ricettiva “extra alberghiera”.

La casa vacanze è quindi un’alternativa all’hotel e prevede l’affitto temporaneo, a carattere turistico, di una casa o  di un appartamento completamente arredati e pronti all’utilizzo.

È da molti considerata un’ottima scelta soprattutto per la sua indipendenza abitativa, in completa autonomia rispetto ai “ritmi” alberghieri.

Oltre a questa indipendenza dalle classiche strutture ricettive, è particolarmente apprezzata anche a livello economico in situazioni di famiglie numerose e per periodi di affitto maggiori ad una settimana.

Secondo l’articolo 53 del Codice del Turismo, la casa vacanze è intesa come una locazione ad uso abitativo per finalità turistiche e precisa che:

“Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione”

In base a questo, è quindi presente una normativa nazionale per il controllo di questo genere di locazione turistica.

LA NORMATIVA

Come già spiegato in una nostra precedente risposta riguardo al contratto di affitto per la casa vacanze, si fa riferimento alla riforma della legislazione nazionale del turismo.

La normativa  italiana per  la casa vacanze è guidata dalle leggi regionali, che sono in accordo con la legge 135/2001

In materia di normativa italiana per la casa vacanze, quindi, ogni regione ha un proprio decalogo legislativo a cui attenersi.

Nel caso in cui la Regione di riferimento della casa vacanze non dispone di una legislazione per questa “attività turistica”, si fa riferimento al Codice Civile con l’art. 1571 e successivi.

Quindi, anche se generalmente si fa riferimento alla normativa nazionale, ci si deve necessariamente adeguare alla regolamentazione trasmessa dalla regione di appartenenza.

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Redazione del Portale Casa Mia

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